Sez. 3, Sentenza n. 1630 del 15/10/1984 Cc. (dep. 06/11/1984) Rv. 166552 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - VENDITA DI LOTTI - SOMMA RICAVATA - CONFISCA - LEGITTIMITÀ.*
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - VENDITA DI LOTTI - SOMMA RICAVATA - CONFISCA - LEGITTIMITÀ.*
In tema di lottizzazione abusiva, mentre non può disporsi la confisca dei lotti abusivamente realizzati e venduti, in quanto tale potere è espressamente delegato all'autorità amministrativa, dotata di vasta graduazione di poteri in tema di interventi cautelativi o conservativi, le somme ricavate dalla vendita dei terreni lottizzati abusivamente costituiscono il profitto del reato, ossia il lucro che se ne ricava, e sono, quindi, suscettibili solo di confisca facoltativa, ex art. 240, primo comma cod. pen.. (V mass n 159333; (V mass n 157180; (V mass n 146928).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)