Sez. 3, Sentenza n. 12802 del 30/06/1980 Ud. (dep. 03/12/1980) Rv. 146928 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - DENARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - QUALIFICA DI PREZZO DEL REATO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA A CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - CONFISCA DEL DENARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - IN GENERE - LOTTIZZAZIONI ABUSIVE - DENARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - QUALIFICA DI PREZZO DEL REATO - ESCLUSIONE - ASSOGGETTABILITA A CONFISCA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - ESTINZIONE DEL REATO PER PRESCRIZIONE - CONFISCA DEL DENARO RICAVATO DALLA VENDITA DEI LOTTI - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
Il denaro ricavato dalla vendita dei terreni abusivamente lottizzata non puo essere qualificato prezzo del reato, soggetto a confisca obbligatoria ai sensi dell'art 240 secondo comma cod pen, perche come tale va inteso il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare, un altro soggetto a commettere il reato, mentre le somme ricavate dalla vendita dei terreni lottizzati costituiscono il profitto del reato, ossia il lucro che se ne ricava, e sono quindi suscettibili solo di confisca facoltativa, ai sensi dell'art 240, comma primo, cod pen. pertanto, ove il procedimento per lottizzazione abusiva si sia concluso con sentenza di improcedibilita per prescrizione del reato, le somme ricavate dalla vendita dei terreni non possono essere confiscate, essendo preclusa per la declaratoria di Estinzione l'applicazione della confisca facoltativa. (V mass n 141913).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)