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Sez. 3, Sentenza n. 23420 del 04/11/2014 (Rv. 633208 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) | Mancanza nella copia di alcune pagine - Nullità della notificazione - Sussistenza - Condizioni - Costituzione del convenuto - Sanatoria per raggiungimento dello scopo - Ammissibilità - Limiti - Rimessione in termini - Presupposti.
Stato
decisa il 2014-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633208-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE)

Qualora la copia notificata di un atto di citazione non sia conforme al contenuto intrinseco dell'originale per la mancanza di alcune pagine rispetto ad esso, così da non consentire al destinatario di difendersi, la notifica è nulla per inidoneità al raggiungimento dello scopo e va disposta, ai sensi degli artt. 156 e 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notifica dell'atto originale. La costituzione del convenuto sana la nullità della notifica, dovendosi, peraltro, disporre la sua rimessione in termini per l'espletamento delle difese ed eccezioni ove il termine tra il perfezionamento della notifica e quello per la costituzione, avuto riguardo alla data di "vocatio in ius", sia insufficiente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)