Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 08/02/2012 (Rv. 621319 - 01)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Relata di notifica da parte dell'ufficiale giudiziario - Attestazione di consegna di copia dell'atto - Estensione dell'effetto alla conformità della copia all'originale completo - Sussistenza - Contestazione - Querela di falso - Necessità.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
A norma del combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ., l'attestazione dell'avvenuta consegna di "copia" dell'atto, risultante dalla relata di notifica redatta dall'ufficiale giudiziario in calce all'originale dell'atto notificato, estende i suoi effetti alla conformità della copia consegnata all'originale completo, la cui contestazione richiede l'impugnazione tramite querela di falso. Pertanto, ove la sentenza di appello sia stata notificata in copia asseritamente incompleta - in quanto mancante di alcune pagine - se tale incompletezza non viene contestata con la querela di falso, la notifica è ugualmente idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)