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Sez. U, Sentenza n. 631 del 10/04/1965 (Rv. 311190 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO DI CONDUTTURE - LINEE TELEFONICHE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - DECRETO DEL PREFETTO - MANCANZA - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1965-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311190-01

DIRITTI REALI - SERVITU PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO DI CONDUTTURE - LINEE TELEFONICHE - DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA - DECRETO DEL PREFETTO - MANCANZA - EFFETTI.*

Qualora, pur essendovi la dichiarazione di pubblica utilita della opera relativa al passaggio o appoggio di fili, cavi o impianti telefonici sul suolo, nel sottosuolo o nell'area sovrastante, e pur gia esistendo il piano particolareggiato di esecuzione dell'opera stessa, il prefetto competente non abbia poi esercitato il suo potere di esplicare le attivita in proposito commessegli (sentire le parti, chiedere il parere del genio civile, determinare l'indennita), e non abbia quindi emanato il decreto d'imposizione della servitu di appoggio (ex art. 181 legge 27 febbraio 1936, n. 645) della linea telefonica, sui fondi privati da attraversare, in difetto di un valido consenso, del privato interessato, a tale appoggio, il potere impositivo della servitu pubblica non puo ritenersi completamente esercitato, e la servitu stessa non puo ritenersi costituita.*

Riferimenti normativi: Legge 27/02/1936 num. 645 art. 181

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)