diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 373 del 13/01/1995 (Rv. 489676 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - LINEE TELEFONICHE | Spostamento di cavi telefonici posati nel sottosuolo del fondo altrui - Spese sostenute dall'azienda di stato per i servizi telefonici - Diritto al rimborso - Presupposto - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489676-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - LINEE TELEFONICHE

Il diritto al rimborso delle spese sostenute dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici per lo spostamento di cavi telefonici posati nel sottosuolo del fondo altrui (nella specie, nel sottosuolo di una strada provinciale, ai fini della cui rettifica planimetrica era avvenuto lo spostamento) presuppone l'esistenza di una servitù di passaggio costituita per atto scritto.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 181, Regio Decr. 27/02/1936 num. 645 art. 183 CORTE COST., DPR 29/03/1973 num. 156 art. 233

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)