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Sez. L, Sentenza n. 6879 del 10/08/1987 (Rv. 455076 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DEI PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA E PUERPERIO NEI TEMPI PROPEDEUTICI PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DELLE DIPENDENTI DELL'ACEA.*
Stato
decisa il 1987-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455076-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA ALLA COMPUTABILITÀ DEI PERIODI DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER GRAVIDANZA E PUERPERIO NEI TEMPI PROPEDEUTICI PER LA PROGRESSIONE IN CARRIERA DELLE DIPENDENTI DELL'ACEA.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, di Disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in Sede di legittimità per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale o per vizi di motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla S.C. - aveva ritenuto che i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, ancorché non contemplati dall'art. 5 del regolamento per il personale dell'ACEA approvato il 27 novembre 1974, fossero utili ai fini del computo dei "tempi propedeutici" per la progressione in carriera). (Conf 6448/84, mass n 438030).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)