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Sez. 2, Sentenza n. 1534 del 11/02/1995 (Rv. 490386 - 01)

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE | Mandato irrevocabile - Revoca senza giusta causa - Obbligo del mandante di risarcimento dei danni - Liquidazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490386-01

MANDATO - ESTINZIONE - CAUSE - REVOCA - IN GENERE

La revoca senza giusta causa di un mandato irrevocabile comporta, ai sensi dell'art. 1723 cod.civ., l'obbligazione del mandante del risarcimento dei danni, alla cui liquidazione deve procedersi in base ai criteri generali stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, esclusa ogni equiparazione, quanto alla determinazione dei danni, alla risoluzione di un contratto di lavoro subordinato, non risolvibile se non per giusta causa o per giustificato motivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1723, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 11/05/1980 num. 108 art. 1, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)