Sez. 5, Sentenza n. 14032 del 16/06/2006 (Rv. 591200 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex artt. 32 e 50 e artt. 38 e 49 della legge n. 413 del 1991 - Presentazione anche relativamente agli accertamenti notificati dopo il 30 settembre 1991 - Previsione ad opera dei decreti legge non convertiti nn. 269 e 319 del 1992 - Salvezza degli effetti prodottisi disposta dalla legge n. 75 del 1993 in sede di conversione del d.l. n. 16 del 1993 - Conseguente validità delle dichiarazioni integrative presentate nel vigore dei decreti legge non convertiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
In tema di condono fiscale, la disposizione di cui all'art. 5, comma primo, del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75, che consente la presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi degli artt. 38 e 49 ovvero degli artt. 32 e 50 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, anche relativamente agli accertamenti notificati dopo il 30 settembre 1991 e sino al 31 marzo 1993 era stata già introdotta nell'ordinamento dall'art. 3, comma secondo, del d.l. 27 aprile 1992, n. 269, non convertito in legge, per gli accertamenti notificati sino al 1° giugno 1992, e, successivamente, dall'art. 3, comma secondo, del d.l. 25 giugno 1992, n. 319, del pari non convertito, per gli accertamenti notificati sino al 30 giugno 1992. Pertanto, essendo stati fatti salvi dall'art 1, comma secondo, della detta legge n. 75 del 1993 gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti non convertiti, è pienamente valida, sotto il profilo temporale, la dichiarazione integrativa in tali termini presentata nella vigenza del d.l. n. 269 del 1992.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 38 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 49, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 50, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Decreto Legge 27/04/1992 num. 269 art. 3 com. 2, Decreto Legge 25/06/1992 num. 319 art. 3 com. 2, Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 5 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)