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Sez. 1, Sentenza n. 6069 del 04/12/1985 (Rv. 443203 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443203-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - MANCATO ESERCIZIO - DENUNCIA IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

La riduzione della penale, che sia stata pattuita in ammontare eccessivo, secondo la previsione dell'art. 1384 cod. civ., configura un potere discrezionale del giudice del merito, il cui mancato Esercizio non è denunciabile in Sede di legittimità, in difetto di una tempestiva ed espressa richiesta della parte interessata al predetto giudice per l'applicazione della citata norma. (V 519/82, mass n 418224; (V 104/81, mass n 410496).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1384, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)