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Sez. L, Sentenza n. 3350 del 02/06/1982 (Rv. 421333 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - BASE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E DI TURNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421333-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - LAVORO STRAORDINARIO - NOZIONE EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 889 DEL 1971 - RAPPORTI DI LAVORO CESSATI DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DI TALE LEGGE - BASE PENSIONABILE - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E DI TURNO - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ.*

L'art. 5, ultimo comma, della legge 29 ottobre 1971 n. 889, recante norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto, ha adottato una apposita definizione del lavoro straordinario (e quindi del relativo compenso) basata sul criterio della delimitazione del lavoro normale eseguita dalla contrattazione collettiva, da valere nell'ambito della legge, talché anche il rinvio che il successivo art. 17 opera all'art. 5, escludendo dal computo della retribuzione pensionabile il compenso per lavoro straordinario, implica l'adozione di quella definizione. Ne consegue che per i rapporti di lavoro cessati dopo l'entrata in vigore della legge n. 889 del 1971, il compenso per lavoro straordinario di turno, anche se inerente a prestazioni ordinarie e continuative, rispondenti ad esigenze normali del servizio e predeterminato in una percentuale fissa della retribuzione, non è più riconducibile, ai fini del trattamento di quiescenza, fra gli elementi accessori della retribuzione, ai sensi dell'abrogato art. 20 lettera C) della legge 28 luglio 1961 n. 830, restando così escluso dalla Determinazione della base pensionabile. (V 5164/77, mass n 388784; (V 2507/73, mass n 365940; (Conf 3303/82, mass n 421271; (Conf 2149/82, mass n 420027; (Conf 6286/81, mass n 417086; (Conf 6554/81, mass n 417066; (Conf 5532/80, mass n 409394).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 10, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20 lett. C, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)