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Sez. L, Sentenza n. 3226 del 18/03/1993 (Rv. 481463 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito | Momento determinante ai fini della tempestività - Configurabilità - Tardività della notificazione - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481463-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Ricorso in appello - Deposito

Nel rito del lavoro la tempestività dell'appello, anche in relazione al termine annuale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., va riscontrata con riferimento alla data del deposito del ricorso introduttivo presso la cancelleria del giudice di secondo grado, e non a quella della successiva notificazione del ricorso con il decreto di fissazione di udienza, la quale, pertanto, non incide sull'ammissibilità del gravame, ancorché posteriore alla scadenza dell'anno della pubblicazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)