Sez. 5 - , Ordinanza n. 15207 del 04/06/2019 (Rv. 654151 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE | Merci presentate in dogana con procedura semplificata ex art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990 - Spedizioniere doganale - Responsabilità solidale per dazi, imposte e diritti - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - DAZI ALL'IMPORTAZIONE E ALL'ESPORTAZIONE - IN GENERE
In tema di tributi doganali, lo spedizioniere che presenta merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell'ammissione alla procedura semplificata di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 374 del 1990, risponde, ai sensi degli artt. 201 e 202 del regolamento CEE n. 2913 del 1992 (Codice doganale comunitario), solidalmente col soggetto per conto del quale ha presentato la merce, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all'operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto in grado di valutare, anche per la propria preparazione professionale, la veridicità dei documenti trasmessigli e, quindi, consapevole dell'irregolarità dell'introduzione delle merci nel territorio della Comunità.
Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 02/07/1993 num. 2454, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201, Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)