Sez. 5 - , Ordinanza n. 17496 del 28/06/2019 (Rv. 654694 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Spedizioniere rappresentante indiretto - Responsabilità in solido con l’importatore per avere presentato la dichiarazione - Sussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
Lo spedizioniere che sia anche rappresentante indiretto dell'importatore risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione, atteso che il combinato disposto degli artt. 201, comma 3, e 4, n. 18), del Regolamento n. 2913/92/CEE prevede specificamente la responsabilità sia di chi, come lo spedizioniere rappresentante indiretto, fa la dichiarazione in dogana a nome proprio, sia dell'importatore, per conto del quale la dichiarazione è fatta.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 4 com. 1 n. 18, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 201 com. 3, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 5 com. 2, Regolam. Consiglio CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 202, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 38 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)