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Sez. 3, Sentenza n. 42508 del 08/10/2002 Cc. (dep. 18/12/2002) Rv. 225401 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Caducazione automatica della misura - Esclusione - Nullità del procedimento o del provvedimento conclusivo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225401-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di riesame di misure cautelari reali, l'omessa o tardiva trasmissione degli atti al tribunale non comporta la inefficacia sopravvenuta della misura impugnata, posto che il richiamo del comma 7 dell'art. 324 al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen. deve intendersi riferito al testo di tale ultima norma come vigente prima delle modifiche introdotte con la l. 8 agosto 1995 n. 332, e dunque privo di previsioni sanzionatorie riferibili alla violazione dei termini. Va escluso altresì che detta violazione comporti una nullità del procedimento di riesame e del provvedimento conclusivo ai sensi dell'art. 178 cod. proc. pen., considerata la rinuncia del legislatore a sanzionare l'omissione od il ritardo nella trasmissione secondo il meccanismo previsto per le misure coercitive personali, e la mancata previsione, nello stesso contesto, di sanzioni processuali alternative.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)