Sez. 5, Sentenza n. 698 del 08/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212862 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Trasmissione degli atti al tribunale del riesame - Termine di giorni cinque - Caducazione automatica della misura - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
In tema di riesame di misure cautelari reali, la mancata tempestiva trasmissione degli atti non determina la inefficacia del provvedimento, in quanto il richiamo al comma 10 dell'art. 309 cod. proc. pen., contenuto nel comma 7 dell'art. 324 stesso codice, è da ritenersi effettuato con riferimento al testo precedente alla modifica introdotta con legge 8 agosto 1995 n. 332. Invero, il previgente testo dell'art 309 non contemplava la sanzione della perdita di efficacia del provvedimento; la modifica della disciplina, pertanto, attiene alle sole misure cautelari personali e non anche a quelle reali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 com. 3 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 332 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)