Sez. 1, Sentenza n. 20577 del 04/10/2010 (Rv. 614269 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Canoni di fognatura e depurazione non pagati dal cedente - Pagamento in solido da parte del cessionario - ObbligatorietĂ - Fondamento - Conseguenze.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
In tema di canoni di fognatura e depurazione, il relativo obbligo di pagamento, ove non assolto dal cedente l'azienda, grava sul cessionario della stessa in via di responsabilitĂ solidale, ex artt. 2560 e 2562 cod. civ., attenendo esso, ai sensi dell'art. 17-ter della legge n. 319 del 1976, per il suo rinvio all'art. 298 del r.d.1175 del 1931 ed all'art.63 della legge n. 4021 del 1877, alla remunerazione di un servizio, quello dello smaltimento delle acque e dei rifiuti; ne consegue che, una volta effettuato, tale pagamento estingue un'obbligazione gravante in proprio anche sull'affittuario d'azienda che produceva i rifiuti da smaltire, pur non essendo configurabile come obbligazione "propter rem".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2562, Legge Falliment. art. 64, Legge 24/08/1877 num. 4021 art. 63, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 17 ter, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 298
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)