Sez. 1, Sentenza n. 16913 del 11/11/2003 (Rv. 568043 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE | Responsabilità del cessionario - Condizioni - Obbligo di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'esercizio della attività anteriore alla cessione - Configurazione - Obbligazione 'propter rem' - Sussistenza - Conseguenze - Responsabilità dell'acquirente dell'azienda - Sussistenza - Regresso dell'acquirente nei confronti dell'alienante - Ammissibilità.
AZIENDA - CESSIONE - DEBITI - IN GENERE
L'obbligo di smaltimento dei rifiuti classificati come tossici e nocivi ex d.P.R. n. 915 del 1982, cui è tenuto il titolare di una determinata azienda, configura una obbligazione 'propter rem', in quanto, come risulta dagli artt. 3, comma terzo, e 13 di detto d.P.R., l'obbligo non grava sulla cosa in sè - il complesso aziendale - bensì sul soggetto individuato in relazione all'esercizio di una determinata attività dalla quale deriva la produzione dei rifiuti; ciò comporta che, nel caso di cessione dell'azienda, l'acquirente della medesima è tenuto ad adempiere l'obbligo di smaltire i rifiuti prodotti anteriormente all'acquisto della medesima, che si trovino al suo interno alla data dell'acquisto, tuttavia, trattandosi di un'obbligazione vicaria e solidale, egli può agire nei confronti dell'alienante, allo scopo di ottenerne la condanna al pagamento dei costi sopportati per lo smaltimento dei rifiuti prodotti anteriormente all'acquisto dell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1104, Cod. Civ. art. 2560, DPR 10/09/1982 num. 915 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)