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Sez. 6, Sentenza n. 3146 del 15/10/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206694 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Legittimazione - Del difensore dell'indagato - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1996-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206694-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME

Il difensore dell'indagato, anche se non espressamente menzionato dall'art. 257 cod. proc. pen. tra i soggetti che possono proporre istanza di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio, è comunque legittimato a tale gravame. Al medesimo infatti competono ai sensi dell'art. 99 comma primo cod. proc. pen. le facoltà ed i diritti attribuiti all'assistito, salvi quelli a quest'ultimo personalmente riservati tra i quali non rientra la legittimazione "de quo": al proposito è significativo che l'art. 257 cod. proc. pen. parli di "imputato" e non già di "imputato personalmente" come ad esempio l'art. 439 cod. proc. pen., in tema di richiesta di rito abbreviato o l'art. 446 cod. proc. pen., in materia di patteggiamento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 439 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 446 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 446 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)