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Sez. 6, Sentenza n. 925 del 27/02/1996 Cc. (dep. 21/03/1996) Rv. 204382 - 01

Prove - Mezzi di prova - Sequestro - Decreto - Richiesta di riesame | Difensore - Legittimazione alla richiesta - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-02-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204382-01

Prove - Mezzi di prova - Sequestro - Decreto - Richiesta di riesame

Il difensore dell'indagato può proporre la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro disposto dal P.M. (art. 253 cod. proc. pen.), anche se egli non è espressamente menzionato tra le persone a ciò legittimate dall'art. 257 cod. proc. pen.. In forza dell'art. 99 comma primo cod. proc. pen., infatti, va esteso al difensore l'esercizio di ogni diritto e facoltà riconosciuti all'indagato, salvi quelli a lui personalmente riservati: il sequestro non coinvolge interessi esclusivamente patrimoniali del soggetto interessato, ma comprende anche l'interesse alla prova, in relazione al quale non può rimanere esclusa l'assistenza tecnica.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 99, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 99, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)