Sez. L - , Sentenza n. 5 del 02/01/2017 (Rv. 642260 - 01)
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE | Personale addetto agli impianti irrigui - Trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ex art. 18 della l.r. n. 9 del 2000 - Presupposti.
REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - PERSONALE
In tema di personale degli enti locali, l'art.18 della l.r. Puglia n. 9 del 2000, nel prevedere l’applicazione del c.c.n.l. del 31 marzo 1999, comparto regioni ed autonomie locali, agli addetti agli impianti irrigui legati all'ente da rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura privatistica in forza di sentenze passate in giudicato, subordina l’applicazione stessa al superamento delle procedure selettive previste dall'art. 23 della l.r. n. 7 del 1997 e, comunque, all'adozione della delibera della Giunta regionale di attribuzione delle qualifiche e dei profili professionali ed alla conseguente imputazione di spesa.
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/03/1999, Legge Reg. Puglia 12/04/2000 num. 9 art. 18, Legge Reg. Puglia 04/02/1997 num. 7 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)