Sez. 1, Sentenza n. 2266 del 07/08/1964 (Rv. 303398 - 01)
TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - ESTREMI ESSENZIALI - NULLITA DELLA TRASCRIZIONE - CONDIZIONI - INCERTEZZA SUL BENE, SULLE PERSONE E SULLA NATURA DEL NEGOZIO TRASCRIVENDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE *
TRASCRIZIONE - NOTA DI TRASCRIZIONE - ESTREMI ESSENZIALI - NULLITA DELLA TRASCRIZIONE - CONDIZIONI - INCERTEZZA SUL BENE, SULLE PERSONE E SULLA NATURA DEL NEGOZIO TRASCRIVENDO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE *
Per l'adempimento dell'Onere della trascrizione e necessario che le indicazioni riportate nella nota consentano di individuare, senza possibilita di equivoci o di incertezze, gli estremi essenziali del negozio ed in particolare i beni ai quali esso si riferisce, nonche la essenza e la natura del diritto che si e voluto costituire. Determinano la nullita della trascrizione soltanto le omissioni o inesattezze delle indicazioni, prescritte dall'art. 2659 cod.civ. per la nota di trascrizione e da riportarsi nel pubblico registro immobiliare, che importano incertezza in ordine alle persone, al bene e alla natura giuridica dell'atto trascritto. Costituisce apprezzamento di merito, incensurabile in Cassazione, il giudizio sulla esistenza o meno, nei singoli casi, dell'incertezza anzidetta, se congruamente ed adeguatamente motivato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2659
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)