Sez. 2, Sentenza n. 2501 del 10/04/1986 (Rv. 445598 - 01)
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - OPPONIBILITÀ AI TERZI DELL'ATTO TRASCRITTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE - CONSEGUENZE.*
TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - EFFETTI DELLA TRASCRIZIONE - IN GENERE - OPPONIBILITÀ AI TERZI DELL'ATTO TRASCRITTO - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALLA NOTA DI TRASCRIZIONE - CONSEGUENZE.*
Per stabilire se e in quali limiti un determinato atto trascritto sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare, senza possibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, nonché la essenza e la natura del diritto che si è voluto trasferire e costituire, senza necessità di esaminare anche il contenuto del titolo che, insieme con la nota, viene depositato presso la conservatoria dei registri immobiliari. Ne consegue che non sono opponibili quei diritti derivanti dalla planimetria allegata all'atto trascritto, cui la nota abbia rinviato solo genericamente senza alcuna precisazione della consistenza ed oggetto degli stessi. (V 5626/85, mass n 387344; (V 1914/81, mass n 412599; (V 67/76, mass n 328979; (V 611/64, mass n 300808; (Conf 6574/80, mass n 410370; (Conf 3692/77, mass n 387344; (Conf 2711/76, mass n 381502; (Conf 3133/73, mass n 336917; (Conf 2266/64, mass n 303398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2644, Cod. Civ. art. 2659, Cod. Civ. art. 2664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)