diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 118 del 14/01/1976 (Rv. 378756 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - PRESUPPOSTO - CONTENUTO - INTIMAZIONE AD ESEGUIRE UN'ATTIVITA STRUMENTALE O PREPARATORIA O AD ADEMPIERE CON TERMINE SOLO PER L'INIZIO DELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - DIFFIDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378756-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - PRESUPPOSTO - CONTENUTO - INTIMAZIONE AD ESEGUIRE UN'ATTIVITA STRUMENTALE O PREPARATORIA O AD ADEMPIERE CON TERMINE SOLO PER L'INIZIO DELL'ESECUZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - DIFFIDA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

La diffida ad adempiere, ai sensi dell'art 1454 cod civ, presuppone l'inadempienza del diffidato in ordine ad un'autonoma obbligazione contrattuale, e richiede l'assegnazione di un congruo termine per l'adempimento dell'obbligazione medesima; detta diffida, pertanto, non e ravvisabile in un atto intimato con esclusivo riferimento ad un'attivita strumentale e preparatoria, rispetto alla realizzazione del risultato finale voluto dai contraenti, con la Costituzione dell'obbligazione o comunque con l'assegnazione di un termine solo per l'inizio dell'esecuzione dell'obbligazione, ed a prescindere dall'epoca in cui l'esecuzione stessa debba essere completata. (nella specie, l'acquirente di un terreno si era obbligato, in parziale pagamento del prezzo, a consegnare al venditore alcuni appartamenti da edificare. La suprema Corte, enunciando i principi di cui sopra, ha ritenuto correttamente escluso dai giudici del merito che l'atto con cui il venditore aveva intimato al compratore di iniziare i lavori di costruzione degli appartamenti, entro un determinato termine, potesse configurare diffida ad adempiere, a norma ed agli effetti dell'art 1454 cod civ). (V 3445/71, mass n 355043).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)