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Sez. 2, Sentenza n. 2089 del 05/04/1982 (Rv. 419952 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1982-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419952-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - DIFFIDA AD ADEMPIERE - REQUISITI.*

La diffida ad adempiere, di cui all'art. 1454 cod. civ., pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, esige comunque la manifestazione in modo inequivocabile della volontà dell'intimante, da un lato, di ottenere l'adempimento del contratto entro un certo termine e, dall'altro, di considerare risolto il contratto stesso come effetto dell'inutile decorrenza del termine. (V 276/81, mass n 410697; (V 118/76, mass n 378756; (V 3445/71, mass n 355043).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)