Sez. L, Ordinanza n. 22339 del 02/08/2025 (Rv. 676156-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA' | Pensione anticipata di vecchiaia - Art. 1, comma 265, lett. a, l. n. 208 del 2015 - Natura di norma eccezionale - Conseguenze - Nozione di cessazione dell’azienda - Interpretazione estensiva - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI ANZIANITA'
In tema di trattamento pensionistico di vecchiaia, la previsione dell'art. 1, comma 265, lett. a), della l. n. 208 del 2015, concernente l'applicazione della c.d. "settima salvaguardia" ai dipendenti delle aziende cessate, in quanto norma derogatoria rispetto al regime generale, ha carattere eccezionale ed è di stretta interpretazione, con la conseguenza che non può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendervi anche i dipendenti di aziende nelle quali la cessazione abbia riguardato solo la struttura cui era addetto il lavoratore interessato.
Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 265 lett. A CORTE COST., Preleggi art. 14, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)