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Sez. L, Ordinanza n. 10286 del 16/04/2024 (Rv. 671196-01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO | Presunzione relativa di licenziamento per causa di matrimonio ex art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 - Licenziamento collettivo - Applicabilità - Eccezioni al divieto di recesso datoriale - Tassatività - Conseguenze.
Stato
decisa il 2024-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671196-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DONNE - MATRIMONIO

La presunzione relativa di collegamento fra licenziamento e matrimonio di cui all'art. 35, comma 3, d.lgs. n. 198 del 2006 opera anche in caso di licenziamento collettivo, ferme restando le eccezioni al divieto di licenziamento a causa di matrimonio di cui al comma 5 della medesima norma, ipotesi di stretta interpretazione, insuscettibili di interpretazione estensiva ed analogica, sicché non può ricondursi alla nozione di cessazione dell'attività aziendale, quale eccezione al divieto di licenziamento a causa di matrimonio, quella di cessazione di un solo reparto, per quanto autonomo.

Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35 com. 3, Decreto Legisl. 11/04/2006 num. 198 art. 35 com. 5, Preleggi art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)