Sez. 3, Sentenza n. 4470 del 25/11/1976 (Rv. 383194 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - IRREGOLARITA DI MARCIA D'UNO DEI CONDUCENTI - SUSSISTENZA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITA DELL'ALTRO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - IRREGOLARITA DI MARCIA D'UNO DEI CONDUCENTI - SUSSISTENZA - SUPERAMENTO DELLA PRESUNZIONE DI CORRESPONSABILITA DELL'ALTRO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'accertata irregolarita di marcia da parte di uno dei conducenti di veicoli senza guida di rotaie non comporta, di per se solo, il superamento della presunzione di colpa gravante anche sull'altro conducente coinvolto nello scontro, a meno che la sua condotta non risulti perfettamente regolare o di minore efficienza causale nell'ambito dell'Onere probatorio avente per oggetto la dimostrazione di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 1609/73, mass n 364450).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)