Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 29/05/1973 (Rv. 364450 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Nell'ipotesi di collisione fra due veicoli, per attribuire alla condotta di uno solo dei conducenti la causa esclusiva e determinante del sinistro deve rimanere accertato in pari tempo che il comportamento dell'altro conducente sia stato conforme alle norme di legge e della comune prudenza, dovendo egli provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 2434/71, mass n 353406).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)