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Sez. 3, Sentenza n. 1609 del 29/05/1973 (Rv. 364450 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364450-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITA CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - SCONTRO DI VEICOLI - IN GENERE - COLPA ESCLUSIVA D'UNO DEI CONDUCENTI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

Nell'ipotesi di collisione fra due veicoli, per attribuire alla condotta di uno solo dei conducenti la causa esclusiva e determinante del sinistro deve rimanere accertato in pari tempo che il comportamento dell'altro conducente sia stato conforme alle norme di legge e della comune prudenza, dovendo egli provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. (Conf 2434/71, mass n 353406).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)