Sez. 3 - , Sentenza n. 31955 del 11/12/2018 (Rv. 652284 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE | Sopravvenuta caducazione del titolo - Giudizio di rinvio - Verifica d’ufficio sull’esistenza del titolo esecutivo azionato - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE
In sede di opposizione all'esecuzione, l'accertamento dell'idoneità del titolo a legittimare l'azione esecutiva si pone come preliminare dal punto di vista logico per la decisione sui motivi di opposizione, anche se questi non investano direttamente la questione, e dev'essere compiuto, anche d'ufficio, in ogni stato e grado, compreso il giudizio di rinvio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere, in quanto il giudice del rinvio, al quale era stato demandato di accertare se nel perimetro del titolo esecutivo azionato - ordinanza ex art. 708 c.p.c. - fosse ricompreso o meno il garage della casa coniugale assegnata ad un coniuge, aveva omesso di considerare che, frattanto, detta ordinanza era stata caducata, e la questione era stata regolata "ex novo" dalla sentenza del giudice della separazione tra coniugi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 474 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 392
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)