Sez. 3 - , Sentenza n. 269 del 12/01/2021 (Rv. 660214 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Decreto ex art. 614 c.p.c. - Emissione con riferimento ai compensi del difensore e del CTU ed agli obblighi di fare e di non fare - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, il decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. può essere ottenuto, durante o dopo l'esecuzione, anche per i compensi del difensore del creditore procedente e del CTU e con riferimento sia agli obblighi di fare sia a quelli di non fare, a nulla rilevando, al riguardo, il disposto dell'attuale art. 611 c.p.c. Nell'ipotesi di opposizione avverso il menzionato decreto, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato e, quindi, della stessa legittima ragione creditoria, producendosi l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese di cui sopra resteranno a carico del medesimo creditore procedente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 336, Cod. Proc. Civ. art. 611, Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)