Sez. 3, Sentenza n. 5504 del 11/03/2026 (Rv. 678286-01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE - RADIO E TELEVISIONE - IMPIANTI ED ESERCIZIO | Imprese di telecomunicazioni - Oneri per l'impianto di reti o l'esercizio dei servizi - Divieto ex artt. 93 d.lgs. n. 259 del 2003 e 12, comma 3, d.lgs. n. 33 del 2016 - Ambito di applicazione - Estensione agli oneri concordati ai sensi dell'art. 8-bis, d.l. n. 135 del 2018 - Efficacia retroattiva - Esclusione - Fondamento.
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In tema di oneri a carico delle imprese di telecomunicazioni per l'impianto di reti o per l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, l'art. 93 del d.lgs. n. 259 del 2003 e la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016 prevedevano il
divieto di oneri o canoni diversi da quelli stabiliti per legge soltanto se imposti unilateralmente dall'amministrazione, mentre il successivo art. 8-bis, comma 1, lett. c, del d.l. n. 135 del 2018 (con con modif. dalla l. n. 12 del 219), con norma priva di efficacia retroattiva perché di portata innovativa, ha esteso il suddetto divieto anche agli oneri concordati e, quindi, ai rapporti di natura privatistica e a quelli di natura concessoria in cui il corrispettivo sia determinato in base a una convenzione.
Decreto Legisl. 01/08/1993 num. 259 art. 93, Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 33 art. 12 com. 3, Decreto Legge 14/12/2018 num. 135 art. 8 bis, Legge 11/02/2019 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)