Sez. 1 - , Sentenza n. 283 del 10/01/2017 (Rv. 643248 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE | Impianto di reti per l'esercizio delle comunicazioni elettroniche - Imposizione di oneri e canoni da parte della provincia - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
Ai sensi dell’art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 259 del 2003, come autenticamente interpretato, con efficacia retroattiva, dall’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 33 del 2016, gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica sono sottoposti unicamente alle tasse o ai canoni indicati nella menzionata disposizione e, pertanto, la provincia non può pretendere il pagamento del cd. canone di soggezione previsto dall’art. 27 del d.lgs. n. 285 del 1992 (codice della strada). In effetti, l’art. 93 cit., è espressione di un principio fondamentale dell'ordinamento di settore delle telecomunicazioni, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi ulteriori oneri o canoni, posto che - ove ciò non fosse - ogni singola Amministrazione dotata di potestà impositiva potrebbe liberamente prevedere obblighi pecuniari a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/08/2003 num. 259 art. 93 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/02/2016 num. 33 art. 12 com. 3, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)