Sez. 1, Sentenza n. 19894 del 13/10/2005 (Rv. 583807 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE | Funzione - Nuove domande od eccezioni - Preclusione - Nuove ragioni giustificative della domanda - Ammissibilità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - COMPARSA - CONCLUSIONALE
L'art 190, comma secondo, cod. proc. civ., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria. Tale norma non impedisce, perciò, che l'attore, senza apportare alcuna aggiunta o modifica alle già precisate conclusioni, e, soprattutto, senza addurre nuovi fatti, esponga, nella comparsa conclusionale, una nuova ragione giustificativa della domanda rivolta al giudice adito, fondata su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione tra le parti. (In base a tale principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in controversia avente a oggetto la prova del presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare di rimesse in conto corrente, aveva omesso di valutare, quale possibile elemento indiziario della conoscenza dello stato di insolvenza, la movimentazione del conto corrente nel periodo sospetto caratterizzata da versamenti intesi a diminuire l'esposizione debitoria, assumendo che la relativa deduzione era tardiva in quanto per la prima volta formulata nella comparsa conclusionale benché gli estratti conto riflettenti le operazioni in questione fossero stati acquisiti agli atti e allegati alla domanda di revocatoria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)