Sez. 5, Sentenza n. 9235 del 11/10/2011 Ud. (dep. 08/03/2012) Rv. 251999 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Interferenza illecita nella vita privata - Riferimento ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - Significato.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Il riferimento contenuto nel primo comma dell'art. 615 bis cod. pen. ai luoghi indicati nell'art. 614 dello stesso codice ha la funzione di delimitare gli ambienti nei quali l'interferenza nella altrui vita privata assume penale rilevanza, ma non anche quella di recepire il regime giuridico dettato dalla disposizione da ultima citata. (Fattispecie in cui è stato ritenuto sussistere il reato di interferenze illecite nella vita privata in relazione alla condotta dell'investigatore privato che aveva effettuato riprese di un rapporto sessuale all'interno di una abitazione privata con il consenso del suo titolare, ma all'insaputa dell'altro soggetto coinvolto nel rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 615 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)