Sez. 3, Sentenza n. 27847 del 30/04/2015 Ud. (dep. 02/07/2015) Rv. 264196 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE | Interferenza illecita nella vita privata - Riferimento ai luoghi indicati nell'art. 614 cod. pen. - Bagno di studio professionale - Natura di luogo privato - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN GENERE
Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis cod. pen.), deve ritenersi luogo di privata dimora la "toilette" di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale.(Fattispecie in cui la Corte, avendo riguardo a condotta posta in essere da uno dei titolari dello studio e consistita nella captazione delle immagini delle impiegate mediante un telefono cellulare opportunamente occultato, ha precisato che la disponibilità del luogo anche da parte dell'autore della indebita interferenza non incide sulla sussistenza del reato, che mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 614, Cod. Pen. art. 615 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)