Sez. 5, Sentenza n. 3795 del 15/02/2013 (Rv. 625305 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO | Art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Interposizione fittizia dell'appaltatore - Nullità del contratto tra committente ed appaltatore - Conseguenze - Imputazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e dei correlati obblighi contributivi in capo all'appaltante (o interponente) - Sussistenza - Concorrente responsabilità dell'appaltatore (o interposto) - Esclusione - Fattispecie in materia di sostituto d'imposta.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO
Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma primo, lett. c), del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi. Ne consegue che, per tali ipotesi, non è configurabile alcuna violazione del principio di doppia imposizione, sussistendo anche gli obblighi propri del sostituto di imposta e di cui agli artt. 23 del d.P.R n. 600 del 1973 e del d.P.R. n. 602 del 1973 in capo al solo soggetto che si considera appaltante.
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 3, DPR 22/09/1977 num. 600 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)