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Sez. 5, Sentenza n. 13748 del 31/05/2013 (Rv. 627185 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO | Art. 1 della legge n. 1369 del 1960 - Divieto di interposizione fittizia di manodopera - Imputazione degli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro e dei correlati obblighi contributivi in capo all'appaltante (o interponente) - Sussistenza - Estensione agli obblighi del sostituto d'imposta per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni - Configurabilità.
Stato
decisa il 2013-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627185-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO INDETERMINATO

In tema di divieto di intermediazione di manodopera, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel testo vigente "ratione temporis", i prestatori di lavoro occupati in violazione di esso sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore appaltante o interponente che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni, ed al quale incombono, oltre che gli obblighi di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, anche gli obblighi fiscali del datore di lavoro; ne consegue che a carico del medesimo soggetto, in ragione di detto rapporto, sussistono gli obblighi del sostituto d'imposta, di cui all'art. 23 del d.P.R. 22 settembre 1973 n. 600, per le ritenute d'acconto sulle retribuzioni.

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., DPR 22/09/1973 num. 600 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)