Sez. 1, Sentenza n. 2370 del 13/06/1975 (Rv. 376224 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - GIURAMENTO - INTERROGATORIO FORMALE - DEFERIMENTO AL FALLITO - PRECLUSIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - GIURAMENTO - INTERROGATORIO FORMALE - DEFERIMENTO AL FALLITO - PRECLUSIONE.*
Nel giudizio di revocatoria fallimentare, non e ammissibile il deferimento di giuramento o di interrogatorio formale nei confronti del fallito, perche questi non e parte in causa, e perche comunque non potrebbe fornire elementi di prova in una controversia concernente l'inefficacia di Atti da lui compiuti in pregiudizio della massa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 230, Cod. Proc. Civ. art. 231, Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)