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Sez. 1, Sentenza n. 629 del 20/01/1995 (Rv. 489793 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI | Controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale - Interrogatorio formale del fallito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1995-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489793-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI

Nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale l'interrogatorio formale del fallito è inammissibile, atteso che costui (tranne che nella ipotesi prevista dal II comma dell'art. 43 legge fallimentare) non assume la veste di parte e l'interrogatorio è finalizzato ad una confessione che sarebbe relativa a diritti di cui il fallito non può, nella pendenza del fallimento, disporre.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 228, Cod. Proc. Civ. art. 229, Cod. Proc. Civ. art. 230, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)