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Sez. 3, Sentenza n. 702 del 21/04/1965 (Rv. 311318 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1965-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311318-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS - POTERI DEL GIUDICE - LIMITI - CONDIZIONI.*

Poiche l'estensione dei poteri del giudice di appello va determinata con riferimento all'iniziativa delle parti, ove l'appellato non abbia proposto appello incidentale, la decisione del giudice di secondo grado, dovendo mantenersi entro i limiti segnati dal gravame, non puo riuscire piu sfavorevole all'appellante e piu favorevole all'appellato di quanto non lo sia stata la sentenza impugnata, e non puo, dunque, far luogo ad una reformatio in peius, senza che la parte, a cio interessata, abbia presa l'iniziativa per la modifica della sentenza medesima*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)