Sez. 2, Sentenza n. 5273 del 28/08/1986 (Rv. 447854 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITÀ.*
I poteri del giudice d'appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dell'appellante. (Conf 277/71, mass n 349747; (Conf 3649/68, mass n 336925; (Conf 702/65, mass n 311318).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)