diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5273 del 28/08/1986 (Rv. 447854 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447854-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - REFORMATIO IN PEIUS - INAMMISSIBILITÀ.*

I poteri del giudice d'appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e non può, quindi, dare luogo alla "reformatio in peius" in danno dell'appellante. (Conf 277/71, mass n 349747; (Conf 3649/68, mass n 336925; (Conf 702/65, mass n 311318).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)