Sez. 2, Ordinanza n. 435 del 08/01/2026 (Rv. 676494-01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA | Violazioni del codice della strada - Omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione recuperatoria avverso la cartella esattoriale - Giudice competente - Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c. - Applicabilità - Condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - COMPETENZA
In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta in funzione cd. recuperatoria avverso la cartella esattoriale dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 c.p.c..
Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 204 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)