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Sez. 2, Ordinanza n. 19801 del 19/09/2014 (Rv. 632362 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazioni del codice della strada - Omessa notifica dell'ordinanza ingiunzione - Opposizione avverso la cartella esattoriale - Giudice competente per territorio - Foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ. - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632362-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di violazioni del codice della strada, ove l'opposizione, in assenza di pregressa notifica dell'ordinanza ingiunzione, sia stata proposta avverso la cartella esattoriale, dalla quale non sia identificabile il luogo dell'illecito, trova applicazione, ai fini dell'individuazione del giudice competente, il foro generale delle persone fisiche ex art. 18 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 204 bis, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)