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Sez. 3, Sentenza n. 14165 del 03/11/1999 Ud. (dep. 13/12/1999) Rv. 215013 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Lavoro a domicilio - Applicazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 1999-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215013-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Il presupposto comune di applicazione delle norme antinfortunistiche e di igiene del lavoro è costituito dalla sussistenza di rapporti di lavoro subordinato "strictu sensu". Ciò comporta la non applicabilità delle disposizioni in questione al lavoro a domicilio, che per sua stessa definizione, anche normativa, implica l'espletamento nel domicilio del prestatore o, comunque, in locali a questo equiparabili (avendone la disponibilità il lavoratore stesso e non anche il datore di lavoro).

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 CORTE COST., DPR 19/03/1956 num. 303 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 245

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)