Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16423 del 17/07/2014 (Rv. 632402 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Omesso deposito del ricorso spedito a mezzo posta - Causa impeditiva costituita dal disservizio postale - Istanza di rimessione in termini formulata solo con memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
In caso di omesso deposito in cancelleria del ricorso in cassazione inviato a mezzo posta, e mai consegnato per un disservizio postale, è inammissibile, in quanto intempestiva, l'istanza di rimessione in termini formulata solo con la memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., nell'imminenza della camera di consiglio, a notevole distanza di tempo (nella specie, diciannove mesi) dalla spedizione del plico, attesa la possibilità di conoscere, attraverso i servizi "on line" delle Poste Italiane s.p.a., la data di consegna della raccomandata e, dunque, di acquisire consapevolezza, in tempi ragionevoli, della causa impeditiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 380 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)