Sez. L, Sentenza n. 3384 del 19/04/1997 (Rv. 503795 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO | Utilizzazione del servizio postale - Data di spedizione del plico raccomandato - Rilevanza - Successiva spedizione attuata per essere rimasta senza esito la prima - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO
La norma dell'art. 134, quinto comma, disp. att. cod. proc. civ., secondo la quale (nel testo ex art. 3 legge 7 febbraio 1979 n. 59) il deposito del ricorso per cassazione, nel caso di utilizzazione del servizio postale, si ha per avvenuto alla data di spedizione del plico raccomandato (cui non è equiparabile un "pacco ordinario"), presuppone la sussistenza di una relazione causale fra spedizione e deposito. Pertanto, nell'ipotesi in cui il deposito dell'atto consegua ad una seconda e diversa spedizione, attuata per essere rimasta senza esito la prima, tale norma, attesone anche il carattere eccezionale, non può far considerare il deposito come avvenuto alla data dell'iniziale (anziché della successiva) spedizione; applicandosi per contro, nella stessa ipotesi, il principio secondo cui la parte avvalsasi del servizio postale deve sopportare il rischio delle disfunzioni del mezzo prescelto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 134, Legge 07/02/1979 num. 59 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)