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Sez. 1, Sentenza n. 141 del 10/01/2003 (Rv. 559533 - 01)

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO | Illegittima occupazione del fondo - Danni - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 2003-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559533-01

INDUSTRIA - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - SERVITÙ DI ELETTRODOTTO

In tema di determinazione del danno da illegittima occupazione di un fondo da parte dell'ENEL per la costruzione di un elettrodotto - con conseguente imposizione di una servitù "sine titulo" -, non può essere, "ipso facto", computata una diminuzione di valore dell'intero fondo, occorrendo, per converso, accertare, nel caso concreto, se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia in concreto realizzata, prendendo in considerazione il fondo nella sua complessiva consistenza economica onde compiere una concreta indagine circa l'effettiva incidenza del vincolo allo stesso derivante per l'imposizione della servitù. In particolare, nel caso di occupazione di fondo edificabile (come nella specie), a differenza che in quello di espropriazione totale, non comportando la servitù "de qua" l'assoluta inedificabilità' dell'area asservita - né tantomeno della sua parte residua -, l'indennizzo risarcitorio di cui al primo comma dell'art. 123 R.D. 1775/1933 deve essere riconosciuto e determinato solo entro i limiti dell'effettiva compressione, "in parte qua", del diritto dominicale.

Riferimenti normativi: Legge 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)