Sez. 1, Sentenza n. 6954 del 20/12/1988 (Rv. 461159 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - ELETTRODOTTO - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DEL FONDO - DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - SERVITÙ - ELETTRODOTTO - ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DEL FONDO - DANNI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Al fine della Determinazione del danno per l'illegittima occupazione del fondo privato con un elettrodotto (così come per la liquidazione dell'indennità di servitù coattiva d'elettrodotto ai sensi dell'art. 123 del R.d. 11 dicembre 1933 n. 1775), non può essere di per sè computata una diminuzione di valore dell'intero fondo, occorrendo accertare, nel caso concreto, se ed in quali limiti tale perdita di valore si sia effettivamente verificata. (V 4407/83, mass n 429316).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)