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Sez. 4, Sentenza n. 2100 del 10/09/1996 Cc. (dep. 21/01/1997) Rv. 208780 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ | Sommarie informazioni - Annotazione - Utilizzabilità in dibattimento - Esclusione - Utilizzabilità nelle indagini preliminari - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1996-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208780-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Gli atti di polizia giudiziaria, in particolare le sommarie informazioni di cui all'art. 351 cod. proc. pen., che risultano documentati in forme diverse da quelle prescritte (con annotazione, anziché con verbalizzazione), possono essere utilizzati nella fase dell'indagine preliminare per essere posti a fondamento di provvedimenti cautelari o di altri atti che trovino la loro collocazione nell'ambito della medesima fase di indagine. Viceversa ogni possibilità di utilizzazione degli stessi in fase di dibattimento è strettamente collegata all'osservanza delle formalità di documentazione prescritta dall'art. 357, comma 2, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 351, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 351, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 357 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 357 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 191 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)